Vista  la  deliberazione  della  Giunta  provinciale n 4395 del 17
luglio 1989.
 
                               Decreta:
 
   E'   emanato  l'allegato  regolamento  di  esecuzione  "Criteri  e
modalita'  per  la  concessione  di  acconti  sulla   indennita'   di
buonuscita  ai  dipendenti  provinciali"  che fa parte integrante del
presente decreto.
   Il  presente  decreto  sara'  pubblicato  nel Bollettino ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige. E' fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarlo o di farlo osservare.
    Bolzano, addi' 2 agosto 1989
 
                              DURNWALDER
 
Registrato alla Corte dei conti, addi' 13 settembre 1989
Registro n. 15, foglio n. 22
                             ____________
 
                      REGOLAMENTO DI ESECUZIONE
          Criteri e modalita' per la concessione di acconti
       sulla indennita' di buonuscita ai dipendenti provinciali
                               Art. 1.
 
   1.  L'acconto  sulla  indennita'  di  buonuscita  a  carico  della
Provincia, previsto dall'articolo 11 della legge provinciale 24 marzo
1977, n. 11, viene concesso ai dipendenti provinciali, di ruolo o non
di ruolo, con almeno  venti  anni  di  servizio  utile  ai  fini  del
trattamento di quiescenza nei seguenti casi:
     a)  per  oneri  di  studio  dei  figli  (tasse di iscrizione per
frequenza, libri, vitto e alloggio presso terzi, ecc.). L'acconto non
puo' essere superiore a lire otto milioni per studente. Detto importo
e' adeguato con deliberazione della Giunta provinciale  entro  il  31
luglio  di  ogni  biennio  sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai ed impiegati;
     b) per gravi situazioni debitorie, da valutarsi caso per caso in
base ad idonea documentazione, purche' di ammontare  complessivo  non
inferiore  a sei mensilita' degli emolumenti fissi e continuativi, il
netto delle ritenute di legge, in godimento nel mese di presentazione
della domanda;
     c)    per    ammodernamento,    arredamento,    interventi    di
ristrutturazione, risanamento o manutenzione straordinaria della casa
di  abitazione  stabile del nucleo familiare del richiedente, purche'
la relativa spesa non sia inferiore a tre mensilita' degli emolumenti
fissi  e continuativi, al netto delle ritenute di legge, in godimento
nel mese di presentazione della domanda;
     d)  per  matrimonio del richiedente o dei figli, o per sopperire
alle minori entrate del  richiedente  in  aspettativa  o  in  congedo
straordinario  non  retribuito  o  con  rapporto  di servizio a tempo
parziale. L'acconto non puo'  essere  superiore  a  dieci  mensilita'
degli  emolumenti  fissi  e  continuativi, al netto delle ritenute di
legge, in godimento nel mese di presentazione della domanda;
     e)  per altri rilevanti e gravi motivi, da motivarsi e valutarsi
caso per caso.
   2. L'acconto "una tantum" sulla indennita' di buonuscita di cui al
presente articolo puo' essere ottenuto di regola una sola  volta  nel
corso  del  rapporto  di  impiego,  qualora  l'ammontare dell'acconto
concesso superi il settanta per cento dell'indennita'  di  buonuscita
maturata a carico della Provincia.