Vista la deliberazione della Giunta provinciale n 4395 del 17 luglio 1989. Decreta: E' emanato l'allegato regolamento di esecuzione "Criteri e modalita' per la concessione di acconti sulla indennita' di buonuscita ai dipendenti provinciali" che fa parte integrante del presente decreto. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo o di farlo osservare. Bolzano, addi' 2 agosto 1989 DURNWALDER Registrato alla Corte dei conti, addi' 13 settembre 1989 Registro n. 15, foglio n. 22 ____________ REGOLAMENTO DI ESECUZIONE Criteri e modalita' per la concessione di acconti sulla indennita' di buonuscita ai dipendenti provinciali Art. 1. 1. L'acconto sulla indennita' di buonuscita a carico della Provincia, previsto dall'articolo 11 della legge provinciale 24 marzo 1977, n. 11, viene concesso ai dipendenti provinciali, di ruolo o non di ruolo, con almeno venti anni di servizio utile ai fini del trattamento di quiescenza nei seguenti casi: a) per oneri di studio dei figli (tasse di iscrizione per frequenza, libri, vitto e alloggio presso terzi, ecc.). L'acconto non puo' essere superiore a lire otto milioni per studente. Detto importo e' adeguato con deliberazione della Giunta provinciale entro il 31 luglio di ogni biennio sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati; b) per gravi situazioni debitorie, da valutarsi caso per caso in base ad idonea documentazione, purche' di ammontare complessivo non inferiore a sei mensilita' degli emolumenti fissi e continuativi, il netto delle ritenute di legge, in godimento nel mese di presentazione della domanda; c) per ammodernamento, arredamento, interventi di ristrutturazione, risanamento o manutenzione straordinaria della casa di abitazione stabile del nucleo familiare del richiedente, purche' la relativa spesa non sia inferiore a tre mensilita' degli emolumenti fissi e continuativi, al netto delle ritenute di legge, in godimento nel mese di presentazione della domanda; d) per matrimonio del richiedente o dei figli, o per sopperire alle minori entrate del richiedente in aspettativa o in congedo straordinario non retribuito o con rapporto di servizio a tempo parziale. L'acconto non puo' essere superiore a dieci mensilita' degli emolumenti fissi e continuativi, al netto delle ritenute di legge, in godimento nel mese di presentazione della domanda; e) per altri rilevanti e gravi motivi, da motivarsi e valutarsi caso per caso. 2. L'acconto "una tantum" sulla indennita' di buonuscita di cui al presente articolo puo' essere ottenuto di regola una sola volta nel corso del rapporto di impiego, qualora l'ammontare dell'acconto concesso superi il settanta per cento dell'indennita' di buonuscita maturata a carico della Provincia.